Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) realizzazione di un'effettiva parità di condizioni tra le diverse forme di previdenza complementare anche mediante la continuità della corresponsione del previsto contributo del datore di lavoro nel caso di trasferimento della posizione individuale del lavoratore;

          b) elevazione fino a 7.000 euro della quota annua di contribuzione fiscalmente deducibile a favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori a progetto; riduzione al 6 per cento dell'aliquota fiscale sui rendimenti delle forme di previdenza complementare;

          c) affidamento alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dei compiti di vigilanza in materia;

          d) al fine di favorire forme di partecipazione e di valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa, introduzione della facoltà dei lavoratori di avvalersi di parti del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006 per acquisire titoli o quote del capitale dell'impresa in cui prestano la loro opera.